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Commercialista professionisti e imprese regime forfettario

Commercialista professionisti e imprese regime forfettario

La legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti per l’accesso al regime forfetario, prevedendo la sola condizione relativa al possesso di ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro Rispetto alla versione precedente sono state eliminate le soglie relative al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e all’acquisto di beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dal 1.1.2019

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La seguente tabella indica, per le diverse tipologie di attività individuate tramite i codici ATECO 2007, i limiti di ricavi o compensi ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime agevolato, nonché il coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva del 15%.

Settori Codici attività ATECO 2007 dal 2019 Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65- 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 -74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 -22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59- 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – 94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

ATTENZIONE! I Compensi per la cessione dei diritti d’autore vanno computati nei ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista: in altri termini devono essere considerati anche i proventi conseguiti quali diritti d’autore in quanto l’art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR quali i redditi dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Sono esclusi dal limite di 65.000,00, invece, i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 del TUIR1 e le indennità di maternità.

CAUSE OSTATIVE al nuovo regime forfetario

L’art. 1 co. 57 della L. 190/2014 preclude l’applicazione del nuovo regime ai soggetti che si trovino nelle situazioni sotto indicate

  • Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito
  • Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo)
  • Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93)
  • Esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporanea, partecipazione a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR)
  • Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: 1.partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);

2. Controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

3. Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Requisiti per l’utilizzo dell’aliquota al 5%

Anche il nuovo regime forfetario prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività in alcune particolari ipotesi.

Ii transito al nuovo regime forfettario e/o l’apertura della partita

Laddove non siano ravvisabili le condizioni ostative il contribuente può usufruire del nuovo regime ponendo particolare attenzione a non commettere errori in sede di   dichiarazione di inizio attività, a valutare la presenza di altre attività, al passaggio tra regimi precedentemente adottati, oltre alle modalità di fatturazione.

Particolari problematiche possono sorgere riguardo all’IVA detratta sui beni strumentali negli anni precedenti ed in relazione ad eventuali oneri detraibili e deducibili che possono andare persi in caso di assenza di imposta o base imponibile.

Queste sono solo alcuni degli aspetti che riguardano il regime forfetario:   proprio per questo per evitare di andare incontro ad errori nella valutazione circa l’adozione del suddetto regime, la possibilità di accedere all’imposta sostitutiva del 5%, è consigliato richiedere una consulenza. Il nostro studio negli anni si è specializzato proprio in consulenze aziendali e tributarie per professionisti e imprese,associazioni culturali e fondazioni operanti in tutti gli ambiti, spettacolo, musica, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società sportive dilettantistiche e federazioni nazionali sportive, ovunque localizzati.

Per informazioni e per richiedere consulenza specializzata per professionisti e imprese interessate al regime forfetario è sufficiente contattare il numero 06 5409887 o l’indirizzo e-mail: info@studiotributariocostanzo.it

A Roma è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Laura Costanzo che insieme al suo staff specializzato, con professionalità e competenza segue ogni singolo cliente e risponde alle loro esigenze.

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