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Consulenza statuti Enti Terzo Settore

Consulenza Enti Terzo Settore: le modifiche statutarie

Entro il 3 agosto 2019 le associazioni di promozione sociale – APS – e le organizzazioni di volontariato – OdV –, iscritte nei rispettivi registri alla data di entrata in vigore della riforma del Terzo settore dovranno adeguare il proprio statuto alle nuove norme del Codice del Terzo settore, ai sensi dell’art.101,c.2 D.Lgs. 117/2017 al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare “le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione”.

Diversamente, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni recate dal nuovo codice del terzo settore purché queste siano applicabili in via diretta e immediata”, fatta eccezione per le norme di “diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

Essendo state abrogate le norme di riferimento delle APS e delle OdV (rispettivamente la L. 383/2000 e la L. 266/1991), - tranne alcune specifiche disposizioni in virtù delle quali fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei rispettivi registri - sussistono molti dubbi in ordine alle norme fiscali che potranno continuare ad essere applicate nel caso i suddetti enti non adeguino lo Statuto entro il 3 agosto 2019.

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Per le Onlus le problematiche sono parzialmente differenti, in quanto non sono ETS di diritto come le APS e le OdV: nel caso decideranno di adeguare gli statuti si porrà il problema che alcune delle norme contenute nella Riforma del terzo settore potrebbero essere incompatibili con le disposizioni contenute nel D.Lgs 460/1997 la cui abrogazione sarà operativa a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Una soluzione è quella, ricavabile dal combinato disposto di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro,(circ.20/2018) di apportare le necessarie modifiche al proprio statuto, entro il 3 agosto 2019, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui sopra, termine dal quale cessano di avere efficacia le vecchie clausole.

Gli amministratori degli enti associativi che decidono di non adeguare i propri statuti entro la data del 3 agosto 2019 e cioè entro i 24 mesi dall’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore devono sapere a quali conseguenze l’ente andrà incontro: cessa di esistere come ente tipizzato? Quale disciplina fiscale sarà applicabile? Si perdono le agevolazioni fiscali quali la decommercializzazione dei corrispettivi specifici? Diventa un ente commerciale soggetto ad IRES ed IVA ordinari? Eventuali finanziamenti ottenuti in qualità di APS o OdV rischiano di dover essere restituiti? Può percepire sponsorizzazioni? Gli amministratori possono percepire compensi con le nuove norme? Le nuove norme ripropongono il concetto di distribuzione indiretta di utili? Quali sono i nuovi obblighi degli amministratori? Un’associazione sportiva dilettantistica che sia anche APS, dovrà iscriversi obbligatoriamente nel terzo settore?

Queste sono solo alcune delle problematiche che riguardano gli Enti del Terzo settore: proprio per questo, per evitare di andare incontro ad errori nella valutazione se entrare a far parte del Terzo settore, è consigliato richiedere una consulenza. Il nostro studio negli anni si è specializzato proprio in consulenze aziendali e tributarie per associazioni culturali e fondazioni operanti in tutti gli ambiti, cultura, spettacolo, musica, associazioni di promozione sociale, società sportive dilettantistiche e federazioni nazionali sportive, ovunque localizzati.

Per informazioni e per richiedere consulenza specializzata per le modifiche statutarie legate al terzo settore di fondazioni, enti e associazioni senza scopo di lucro, è sufficiente contattare il numero 06 5409887 o l’indirizzo e-mail: info@studiotributariocostanzo.it

A Roma è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Laura Costanzo che con professionalità e competenza segue ogni singolo cliente e risponde alle loro esigenze. Il servizio è rivolto non solo alle associazioni culturali e di promozione sociale, ma anche alle fondazioni, alle federazioni nazionali sportive, e alle associazioni no profit, cioè tutte le realtà sociali che godono di regimi agevolati in funzione dell’importanza sociale delle attività che svolgono.

Avrete a disposizione un consulente fiscale professionale e preciso ed al suo staff specializzato, che si rivelerà come un supporto fondamentale, sia al momento della costituzione che durante lo svolgimento delle varie attività già avviate.

Avvalendosi di questo servizio di consulenza si potrà inoltre avere la sicurezza di gestire al meglio eventuali problematiche che dovessero presentarsi a livello tributario, amministrativo e/o giuridico.

I professionisti dello studio commerciale a Roma, offrono consulenze personalizzate anche per quanto riguarda il bilancio e la contabilità (relativa sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali), per le iscrizioni agli albi regionali, e per darvi la possibilità di rimanere costantemente aggiornati sulle nuove leggi e normative dello specifico settore.

Affidarsi allo Studio Commerciale della Dott.ssa Laura Costanzo significa avere a disposizione un supporto completo, professionale e affidabile, che lavora per i propri clienti con precisione e attenzione. Per tutti questi motivi, questo studio tributario si presenta da sempre come un punto di riferimento valido e costante per tutti coloro che risiedono nella zona di Roma e che necessitano di un supporto costante ed efficiente.

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