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Indennità dipendenti pubblica Amministrazione

I dipendenti della pubblica Amministrazione possono percepire compensi da una società sportiva?

Le norme che il legislatore ha posto a presidio della integrità e trasparenza della Pubblica Amministrazione 1 prevedono che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. La sanzione, in caso di inosservanza del divieto consiste nel versamento da parte del soggetto erogante di una somma pari ai compensi dovuti per le prestazioni svolte dal dipendente pubblico.

Naturalmente la norma va intesa nel senso di compensi contrattualmente dovuti, ma forse il legislatore intendeva limitarsi a quelli già erogati in quanto l'interpretazione troppo estensiva porterebbe ad includere anche quelli non maturati e quella troppo restrittiva a considerare dovuti solo quelli non ancora liquidati al dipendente.

Limitiamo quindi il presente intervento a cercare di fare chiarezza sul disposto del comma 23 dell'articolo 90 legge 289/2002, laddove si stabilisce che” i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dell'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all' Amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81 (ora art. 67), comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Il problema interpretativo si pone soprattutto in relazione all'utilizzo improprio da parte del legislatore della locuzione indennità, che generalmente viene dallo stesso impiegata quale sinonimo di compensi e retribuzioni, naturalmente imponibili.

Per cerare una soluzione al problema occorre, pertanto, effettuare un approfondimento semantico del termine.

Nella sua accezione il termine indennità indica una somma corrisposta per reintegrare il percettore da eventuali costi sostenuti o danni sofferti (tenere indenne appunto, senza danno). Presumibilmente il legislatore con tale espressione intendeva che al dipendente spettasse la refusione di quanto speso a motivo del suo incarico.

Meno dubbi lascia la locuzione rimborsi, anche se, a nostro modesto avviso, deve trattarsi di tutti quei rimborsi che non costituiscono reddito per il percettore2, ovvero dei rimborsi a piè di lista – pedaggi,   mezzi di trasporto pubblico, vitto e alloggio, e quelli relativi alle trasferte effettuate con il mezzo proprio, autorizzati dall'ente sportivo e calcolati in base alle tabelle Aci.

In definitiva riteniamo che indennità e rimborsi si riferiscano alla medesima fattispecie priva di rilevanza reddituale, di cui al secondo comma dell'art. 69 Tuir, cioè le indennità chilometriche e le spese documentate.

Formalmente è consigliabile che nelle ricevute non venga mai indicata da dizione "compensi" e tanto meno rimborsi forfetari in quanto il rimborso a forfait è considerato reddito alla stessa stregua dei compensi, come conferma il citato articolo 69 laddove li esclude da tassazione fino ad €7.500,00.

Che il legislatore abbia voluto restringere il campo ai soli rimborsi ed indennità (nel senso restrittivo sopra chiarito ) è comunque desumibile dal testo letterale dell'articolo 90 legge 289/2002, in quanto il mero richiamo all'articolo 67, comma 1, lettera m) senza limitazioni di sorta avrebbe parificato il lavoratore della P.A. a qualunque altro percettore di redditi di lavoro autonomo di fonte sportiva - dilettantistiche.

Al contrario, la precisazione contenuta nella norma, seppur non particolarmente felice nella forma, delimita la portata delle erogazioni ai pubblici dipendenti, senza incorrere nelle sanzioni previste, al mero reintegro delle spese sostenute in ragione dell'incarico sportivo.

1   D.Lgs.165/2001 con. In legge 190/2012( c.d. Legge Anticorruzione )

2  Articolo 69 ,secondo comma Tuir: “ le indennità , i rimborsi forfetari , i premi e i compensi di cui alla lettera m), comma 1, art.67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

 

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