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Circoli ippici e coronavirus: il punto della situazione dopo il d.p.c.m del 1° Aprile

La chiusura degli impianti sportivi nel settore equestre sta creando conseguenze dovute alla peculiarità del settore. Esaminiamo le disposizioni che hanno disciplinato l’accesso alle strutture ippiche prima e dopo l’emanazione del d.p.c.m. 1° aprile che ha sospeso le sedute di allenamento di tutti gli atleti, precludendo di fatto l’accesso dei non addetti ai lavori all’interno degli impianti sportivi.

Come è noto, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia del Covid-19, sono state progressivamente inibite tutte le attività sportive organizzate dalle a.s.d. e s.s.d. ed è stata imposta la chiusura degli impianti sportivi, dapprima in Lombardia, e successivamente sull’intero territorio nazionale.

Più esattamente il d.p.c.m. 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni restrittive di cui all'articolo 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020, modificando, tra l’altro, le prescrizioni di cui al comma 1, lettera d) dello stesso decreto come si riporta di seguito nella versione vigente fino a sabato 4 aprile:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»

A seguito della riportata disposizione sono emerse subito problematiche relative non solo alla continuità dell’allenamento dei cavalli da sella impegnati nelle competizioni ma anche al movimento di quelli normalmente adibiti a lezioni o a passeggiate e costretti forzata inattività.

Un esercito di cavalieri, proprietari, comodatari, affidatari di cavalli ospitati presso maneggi, si è pertanto visto opporre il rifiuto da parte dei gestori ad accedere presso le strutture e a montare gli animali.

La situazione ha richiesto un pronto intervento da parte del Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaf), che con la Circolare 17018 del 10 marzo 2020, ha chiarito che gli impianti sportivi possono essere utilizzati a porte chiuse esclusivamente per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni.

Successivamente, il d.p.c.m. 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e previsto altresì che le attività produttive che sarebbero sospese restano sempre consentite se funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Tra le attività consentite sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle predette attività.

Di fronte alle istanze degli operatori circa l’ambito di applicazione dei decreti, e alle interpretazioni a macchia di leopardo da parte dei responsabili degli impianti, è intervenuto il Mipaf che, con la Circolare n. 18209 del 25 marzo 2020, (sostitutiva della 18032 del giorno precedente), ha dettato disposizioni attuative inerenti agli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici, e ha fornito interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del d.p.c.m. 22 marzo 2020.

Preso atto che la filiera dei cavalli sportivi da sella e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, evidenzia una specifica e necessaria attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali “il Mipaf ha inserito le seguenti attività tra quelle consentite, contrassegnate dai seguenti codici ATECO:

·CODICE ATECO: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;
·CODICE ATECO: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;
·CODICE ATECO: 1.50: include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata;
·CODICE ATECO: 1.62.09 : attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;
·CODICE ATECO:1.62.01 : attività dei maniscalchi.

Inoltre il Ministero ha chiarito che resta possibile procedere all’allenamento dei cavalli sportivi e ippici all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purché venga fatta regolare e specifica comunicazione alla competente Prefettura ed esclusivamente per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni. La circolare ha previsto espressamente che per le a.s.d. e le s.s.d. affiliate/aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri, in base al quadro normativo vigente non si ritiene necessaria la comunicazione al Prefetto.

Al fine di consentire al detentore dei/i cavallo/i di assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi, e il movimento psico-fisico quotidiano, la Circolare coinvolge il personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020 che dispone di

evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.”

A tal fine il documento fornisce un’elencazione esaustiva delle figure professionali riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite al fine di permetterne i necessari spostamenti, suddivise per settore di attività.

Ippica Società di corse

  1. a) Dipendenti e/o collaboratori, dimostrato con adeguata documentazione della società di corse, operanti negli impianti e negli ippodromi adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti;
  2. b) operatori ippici legati e collegabili, con adeguata documentazione comprovante, alla società di corse oppure ai cavalli ospiti della struttura: 
  • allenatori;
    ·guidatori/fantini;
    ·maniscalchi ed artieri;
    ·proprietari o allevatori,solo nel caso in cui le Società di Corse dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto;
    ·autisti dei van per il trasporto dei cavalli;

Cavallo da sella (Sport Equestri) Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) Affiliate/Aggregate alla Federazioni Italiana Sport Equestri

  1. c) Dipendenti e/o collaboratori sportivi, dimostrato con adeguata documentazione delle a.s.d. o s.s.d., operanti negli impianti dell’a.s.d. o s.s.d. adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico:
  • istruttori/tecnici federali;
    ·cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare;
    ·Artieri e/o groom d) Collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle a.s.d. o s.s.d. oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell’a.s.d. o s.s.d.
    ·maniscalchi; ·proprietari/affittuari/comodatari/affidatari, solo nel caso in cui le a.s.d. o s.s.d. dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto;
    ·autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati.

 La Circolare elenca quindi la documentazione utile a consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative da parte dei soggetti appartenenti ad una delle suddette figure professionali è tenuto a produrre la seguente documentazione:

  1. documento valido di identità;
  2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:
  •  a. il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; ecc.);
  •  b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà/affitto/comodato/affidamento del cavallo – passaporto equidi o altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);
  •  c. la provenienza e la destinazione del suo percorso;
  •  d. la sede di detenzione del o dei cavalli;
  •  e. le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell’interno;
  •  f. ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.

Si ritiene che al di fuori delle figure impegnate lavorativamente presso la struttura, l’accesso possa essere consentito solo se i responsabili degli impianti rilasciano agli interessati la predetta dichiarazione.

In ogni caso le società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi devono attenersi alle disposizioni vigenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; tali norme impongono, oltre alle misure igieniche, di nominare un “Responsabile agli accessi” alla struttura, incaricato della tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto, dietro rilascio di autocertificazione da acquisire e conservare. L’articolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. 4 marzo 2020 prevedeva la presenza di personale medico incaricato dalla struttura sportiva al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività: tale obbligo era in relazione al possibile svolgimento di attività e di eventi sportivi a porte chiuse. In assenza di tale fattispecie, è sufficiente acquisire la predetta autocertificazione.

Il quadro normativo delineato ha subito un’ennesima restrizione per effetto del d.p.c.m. 1° aprile 2020, che, oltre a differire al 13 aprile l’efficacia delle misure di contenimento della pandemia già adottate, stabilisce che con decorrenza 4 aprile “sono sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.”

In base al tenore della norma sembrerebbe di potersi escludere solo il lavoro in sella da parte dei cavalieri: sarebbe infatti eccessivamente penalizzante estendere al “cavallo atleta”, come definito dalla FISE nelle sue circolari, limitazioni poste a salvaguardia della sola salute umana. Resta tuttavia il dubbio circa la modalità con cui assicurare il necessario movimento quotidiano del cavallo, atteso che i proprietari muniti di autorizzazione sportiva a montare sembrerebbero privati della possibilità di farlo personalmente.

Altro nodo da sciogliere è se agli stessi atleti detentori degli equidi, sempre nel caso in cui le a.s.d/s.s.d dichiarino di non essere in grado di gestirli autonomamente, resti la possibilità di utilizzare metodi alternativi di allenamento, oppure debbano affidare il cavallo alle cure esclusive dei collaboratori dell’impianto sportivo. La questione non è di poco conto ove ci si soffermi a considerare sia il valore economico di taluni cavalli, sia gli aspetti tecnici che caratterizzano il binomio cavallo –cavaliere.

A tal fine, considerata la responsabilità dei gestori degli impianti e la severità delle norme poste, giustamente, a presidio della salute pubblica, è auspicabile che il Ministero emani un nuovo documento che faccia ulteriore chiarezza sull’argomento

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